builderall

Agenzia Business Partner Organismo di certificazione e ispezione

Agenzia Business Partner Organismo di certificazione e ispezione

Quali sono i nostri servizi?
Impianti elevatori (Direttiva 2014/33/UE)
La Direttiva 2014/33/UE, che consta di 49 articoli ed è corredata da 14 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 95/16/CE poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. L'ambito di applicazione della nuova Direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. A tal fine introduce:
misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un ascensore o componente con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione dei componenti sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sullo stesso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato;
misure volte a garantire la qualità dell'operato degli "organismi di valutazione della conformità" (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescrizioni obbligatorie per gli OVC che desiderano essere notificati alla Commissione UE per fornire servizi di valutazione;
Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008. L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organismi di valutazione.
Il 17 settembre 1995 è stata pubblicata la Direttiva europea 95/16/CE, avente ad oggetto il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di ascensori.
La "Direttiva ascensori" delinea i Requisiti Essenziali di Sicurezza che gli impianti debbono osservare prima di essere immessi sul mercato o posti in servizio, rimuovendo le barriere per la produzione ed il libero commercio e uniformando, nei paesi della Comunità Europea, i requisiti tecnici riguardanti la sicurezza.
In Italia la Direttiva è stata recepita con il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 (pubbl. in G.U. 10 giugno 1999, n.134) che ha aggiornato, sulla base delle
disposizioni comunitarie, una legislazione risalente al 1942, introducendo una serie di obblighi per aumentare la sicurezza degli impianti installati dopo il 25 giugno 1999.
Il D.P.R. n. 162 del 30 aprile introduce la responsabilità civile e penale, per il proprietario e/o amministratore, di mantenere in esercizio impianti elevatori regolarmente certificati e sottoporli a verifica periodica ogni due anni.
Nello specifico, il D.P.R. 162/99 affida agli Organismi Notificati il compito di effettuare i collaudi, le visite periodiche e straordinarie e la certificazione dei dispositivi di sicurezza degli ascensori. Nel contempo, dà ai proprietari degli impianti la possibilità di scegliere se servirsi di enti pubblici o privati per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge.
Nell'ambito delle attività previste dal D.P.R. 162/99 VIEM s.r.l. è Organismo Notificato per l'esecuzione di:
Allegato V - Esame CE del Tipo di componenti di sicurezza;
Allegato VI - Esame finale;
Allegato X - Verifica di un unico prodotto;
Verifica Periodica - La verifica è diretta ad accertare se tutte le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche;
Verifica straordinaria - La verifica è diretta ad accertare la conformità dell'ascensore in seguito a modifiche
costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (così come definite al punto i) comma 1, art. 2 del
D.P.R. 162/99), oppure in seguito a verbale di verifica periodica con esito negativo, oppure in seguito ad un incidente di notevole importanza, anche se non seguito da un infortunio.
Impianti elevatori (D.P.R. 162/99 e s.m.i.)
Impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01)
Il DPR 462 del 2001 è un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2002 (vedasi Gazzetta Ufficiale n°
6 del 2002), che regolamenta le verifiche degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione e degli impianti di protezione scariche atmosferiche.
Il DPR 462 obbliga i responsabili delle attività a far verificare i propri impianti di terra ogni 5 o 2 anni (vedi Periodicità). Le attività soggette a tali verifiche sono tutte quelle che hanno al loro interno un lavoratore e l'unico responsabile dell'effettuazione di tali verifiche è il datore di lavoro.
Hanno periodicità biennale i luoghi di lavoro a maggior Rischio in Caso d'Incendio, gli studi medici e assimilabili, e i cantieri. Tutti gli altri hanno periodicità quinquennale.
E' stato specificato il termine Lavoratore e non Dipendente in quanto la definizione si estende ad un più ampio ventaglio di lavoratori, come specificato nel Dgls. 81/08
Il datore di lavoro deve rivolgersi ad Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Solo questi Organismi possono effettuare le verifiche. Non possono eseguirle gli elettricisti, gli studi tecnici etc.
Inoltre la scelta deve avvenire con oculatezza e non solo per questioni economiche. Chi non effettua tali verifiche è sanzionabile amministrativamente e penalmente.
Attrezzature da lavoro (D.M. 11/04/2011)
Legislativo 81/08 art. 71, sono quelle espressamente indicate nell’Allegato VII.
Per comodità vengono suddivise in 3 macro-categorie:
Attrezzature per Sollevamento Cose
In questa categoria rientrano gru a torre, gru su autocarro, autogru, gru a struttura limitata, gru a ponte e a portale, carrelli semoventi a braccio telescopico, argani e paranchi, idroestrattori.
Attrezzature per Sollevamento Persone
È il caso di piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonna, carri agricoli per la raccolta della frutta, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree a inclinazione variabile, ponti mobili sviluppabili, ponti sospesi.
Attrezzature a pressione
Per quest’ultima categoria si fa riferimento a generatori di vapore,
recipienti di gas e vapore.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo dell’attrezzatura e lo comunica al 
datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
Gli obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di provvedere al controllo di tutte le attrezzature presenti in azienda e rientranti nell’Allegato VII del Decreto Legislativo 81/2018.
Porte e cancelli motorizzati (Direttiva 2006/42/CE)
La Direttiva Macchine 2006/42/CE richiede il rilascio da parte dell’installatore, del fascicolo tecnico contenente una serie di documenti da conservare, a cura del proprietario / amministratore. Il fascicolo tecnico deve contenere la Dichiarazione di Conformità CE, il manuale d’uso e manutenzione della macchina, il disegno complessivo dell’automazione, l’elenco di tutti i componenti, lo schema elettrico, l’analisi dei rischi, e il Registro delle manutenzioni. Le normative UNI EN 12445, 12453, 12604, 12605, 12635
e 12978 regolano l’installazione e la successiva conduzione delle “macchine” cancelli e porte automatiche ed
impongono l’obbligo delle VERIFICHE DI SICUREZZA da effettuarsi da parte di tecnico abilitato con la periodicità prevista dal costruttore.
In Italia oltre l’80% delle automazioni non sono marcate CE, il fascicolo tecnico è assente e le verifiche periodiche di sicurezza non vengono effettuate.
Eppure il cancello rappresenta uno delle maggiori fonti di rischio nel condominio; purtroppo il numero di incidenti, a volte mortali, è elevato.
Apparecchiature elettromedicali (CEI 62-148)
Al giorno d’oggi qualsiasi studio odontoiatrico, ambulatorio medico, casa di cura, Poliambulatorio, casa di riposo, laboratorio analisi, clinica, ospedale, centro estetico ha al suo interno un’apparecchiatura elettromedicale. La presente Norma si applica alle prove sugli apparecchi elettromedicali e sui sistemi elettromedicali o su parti di tali apparecchi o sistemi, conformi alle prescrizioni della EN/IEC 60601-1:1988 (seconda edizione) e s.m.i. e della EN/IEC 60601-1:2005 (terza edizione) e s.m.i., prima della loro messa in servizio, durante le operazioni di manutenzione, ispezione, assistenza e dopo la riparazione, oppure in occasione delle prove periodiche effettuate per valutare la sicurezza di tali apparecchi o sistemi EM o di loro parti. Nel caso di apparecchiature costruite non secondo la EN/IEC 60601-1, le seguenti prescrizioni possono essere applicate tenendo conto delle norme di sicurezza per la progettazione e delle informazioni contenute nelle istruzioni
per l’uso di tale apparecchiatura. Ai fini della presente Norma, l’applicazione dei metodi di misura è indipendente dall’edizione per la quale l’apparecchio/sistema EM è stato progettato. Questa edizione comprende le seguenti modifiche principali:- chiarisce che le misure delle correnti di dispersione basate sulle configurazioni delle prove derivate dalla EN/IEC 60601-1 sono un metodo alternativo consentito con l’inserimento di spiegazione informativa nell’Allegato A; – revisiona i requisiti di protezione di resistenza di terra per sistemi EM che utilizzano prese multiple per tener conto della Norma EN/IEC 60601-1:2005/A1:2012 per i valori di sicurezza consentiti di resistenza di messa a terra delle apparecchiature collegate; – inserisce i valori di resistenza di isolamento minimi previsti nella Tabella 2 e riordina la sequenza delle prove nell’Allegato B.
La Norma in oggetto sostituisce completamente la Norma CEI EN 62353:2010-10, che rimane applicabile fino al 09-10- 2017.La presente Norma riporta il testo in italiano e in inglese della EN 62353; rispetto al precedente fascicolo n. 14244E di luglio 2015, essa contiene la traduzione completa della EN sopra indicata. Inoltre è stato aggiunto un Allegato Nazionale che fornisce indicazioni operative sull’applicazione delle prescrizioni contenute nella Norma stessa. Tali indicazioni sono rivolte al personale tecnico impegnato nelle prove di accettazione delle apparecchiature elettromedicali e 
datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro deve fare richiesta entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima.
La prima delle verifiche periodiche deve essere richiesta all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente. Le verifiche periodiche successive alla prima devono essere richieste alle Asl o ai soggetti abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.
Gli obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro sono quelli di provvedere al controllo di tutte le attrezzature presenti in azienda e rientranti nell’Allegato VII del Decreto Legislativo 81/2018.
Analisi Acque
Analisi microbiologica e batteriologica acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)
La distribuzione e l’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano è regolamentata nel decreto legislativo n. 18 del 23/02/2023 e successive modifiche. Secondo tale decreto l’Ente gestore della rete idrica risponde della qualità dell’acqua fino al contatore, mentre è responsabilità dell’amministratore di condominio garantirne la salubrità e il mantenimento della potabilità dal contatore in poi.
Alla luce di ciò risulta necessario, soprattutto in presenza di cisterne, addolcitori, impianti centralizzati o autoclavi, eseguire, con periodicità preferibilmente annuale, un’analisi dei parametri chimici e microbiologici dell’acqua potabile previsti dalla normativa vigente.
I batteri del genere Legionella sono microrganismi largamente diffusi in natura
classificati come agenti di rischio di gruppo 2 dal D. Lgs n. 81/2008.
Grazie alla capacità di tollerare i normali trattamenti di
potabilizzazione, sono in grado di colonizzare impianti idrici centralizzati, impianti di condizionamento, addolcitori, serbatoi, tubature, docce, piscine ecc., raggiungendo concentrazioni tali da costituire un serio pericolo per la salute umana.
Questi batteri, infatti, possono causare, soprattutto in soggetti anziani e/o malati, un’infezione polmonare nota come Legionellosi.
Data la rilevanza e l’attualità di questa tematica, nel Maggio 2015 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le nuove “Linee guida nazionali per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi”, recepite successivamente anche a livello regionale.
Tale documento:
Estende l’obbligo dell’applicazione di un Protocollo di controllo del rischio Legionellosi a tutte le strutture, condomini compresi, nelle quali siano presenti impianti potenzialmente a rischio legionellosi;
Sottolinea il ruolo dell’Amministratore di condominio nell’informare e sensibilizzare i singoli condomini sull’opportunità di adottare misure preventive
Sicurezza sul Lavoro (Adempimenti D.Lgs. 81/2008)
Documento Valutazione Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è quel documento che
la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ha imposto a tutte le aziende con almeno un lavoratore, anche socio, come mezzo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e dimostrare agli organi di controllo l'avvenuta Valutazione dei Rischi per tutelare la salute dei lavoratori.
Si tratta, quindi, di un documento obbligatorio che deve essere conservato presso la sede dell'azienda e serve principalmente a delineare tutti gli interventi che devono essere attuati per eliminare o ridurre i rischi e pericoli presenti all'interno dei luoghi di lavoro. Per la sua redazione è necessario analizzare la struttura aziendale e le attività operative al fine di individuare i rischi e valutare i pericoli che gravano sulla sicurezza interna. Presso la nostra struttura è presente un team di esperti che
seguono in ogni step la predisposizione del documento comunicando costantemente con figure quali il medico competente, il datore di lavoro (DDL) ed eventuali consulenti esterni. Per la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi esistenti sui luoghi di lavoro in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 81/08).
Corsi HACCP
L’attestato HACCP (ex libretto sanitario) certifica la formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.
Destinato agli Operatori del Settore Alimentare (OSA), agli alimentaristi e agli addetti (es. baristi, cuochi, camerieri, sommelier, addetti alla produzione e al confezionamento) che lavorano a contatto con gli alimenti, è finalizzato a istruirli sulle corrette misure e condizioni igienico-sanitarie in ambito alimentare.
Assieme all’implementazione del manuale di autocontrollo
HACCP da parte dell’azienda o dell’attività, infatti, la certificazione degli addetti si configura come una garanzia che essi conoscano effettivamente le norme igieniche e di sicurezza previste dall’HACCP stesso.
Il Regolamento CE 852/04 rappresenta la normativa di riferimento per quanto riguarda l’autocontrollo e la sicurezza
alimentare, e prevede che i lavoratori debbano ricevere una specifica formazione HACCP, in base al ruolo che ricoprono.
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è, per definizione, l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ha come obiettivo, quindi, quello di valutare le condizioni psicofisiche del singolo lavoratore e a monitorarne l’andamento nel tempo per determinare l’impatto di eventuali rischi presenti sul lavoro.
Secondo il comma 1 dell’art. 41 dlgs 81/2008, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria in presenza dei seguenti rischi: rischio rumore;
rischio vibrazioni;
rischio campi elettromagnetici; rischio radiazioni ottiche; rischio agenti chimici;
rischio agenti fisici;
rischio agenti cancerogeni e mutageni; rischio amianto;
rischio agenti biologici; movimentazione manuale di carichi; videoterminalisti;
lavoro notturno; lavoratori disabili; lavoratrici in gravidanza.
qualora sia richiesta dal lavoratore;
qualora il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente, nominato dal datore di lavoro. Il medico competente ha il compito di verificare che le condizioni di salute del singolo lavoratore siano compatibili con la mansione svolta; in particolare deve valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertarne lo stato di salute. Una copia di questo programma diventa parte integrante del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Privacy (Adempimenti Reg. UE 2016/679)
Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1, cioè il nuovo regolamento generale UE sulla protezione dei dati (il
«regolamento»), disciplina il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società o organizzazioni. Non si applica al trattamento dei dati personali di persone decedute o di persone giuridiche.
Le norme non si applicano ai dati trattati da un individuo per motivi strettamente personali o per attività svolte in casa, a condizione che non vi sia alcun legame con attività professionali o commerciali. Quando invece una persona utilizza i dati personali al di fuori della «sfera personale», ad esempio per attività socio-culturali o finanziarie, allora occorre rispettare la normativa sulla protezione dei dati.
Corsi di formazione BLS-D e PBLS-D certificati per laici e sanitari
Corsi BLS-D e PBLS-D (adulto-pediatrico) accreditati presso la regione Puglia con rilascio diploma e brevetto (validi a livello nazionale anche per concorsi pubblici) e ECM per sanitari.
-Rianimazione cardiopolmonare (adulto-bambino-lattante)
-Manovre disostruzione (adulto-bambino-lattante)
-Abilitazione utilizzo defibrillatore semiautomatico in conformità al Decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158) che obbliga le società sportive dilettantistiche e professionistiche a dotarsi di questo apparecchio salvavita.
In Italia si verificano circa 60.000 morti per arresto cardiaco ogni anno. Si tratta di una incidenza di 1 ogni
1.000 abitanti, circa 7 ogni ora. L’arresto cardiaco oggi ha una incidenza di sopravvivenza del 2%. Una distribuzione capillare dei defibrillatori sul territorio e una maggiore preparazione nelle manovre di primo soccorso, potrebbe far salire questa percentuale al 60-75%.
Il 28 Agosto 2021 è entrata inoltre in vigore la legge n. 116 del 4 agosto 2021 (Legge Mulè) che introduce l’obbligo di installazione di DAE all’interno di luoghi pubblici e pubbliche amministrazioni, scuole, aeroporti, stazioni ferroviarie e luoghi di aggregazione in genere. Inoltre la l. 116/21 all’art. 3 prevede la depenalizzazione dell’utilizzo del DAE anche da parte di personale non sanitario.

 Il nostro Indirizzo

42, Via Tommaso Traetta
70032 Bitonto (Ba)
P.Iva 08398590722

  Phone

+39 080 964 94 37

  E-mail

giacomo.igenergy@gmail.com
Pec: i.g.energy@pec.it